Decreto Legislativo 24
luglio 1992, n. 358
Testo unico delle
disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle
direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE
(testo modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 402)
1. Ambito di applicazione.
1. Il presente testo unico disciplina
l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme
indicate dall'articolo 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli
eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al netto
dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al
controvalore in unità di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di
prelievo (DPS).
2. Il presente testo unico si applica anche alle
forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della
pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di
130.000 DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1
e, per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti indicati
nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non ricompresi nell'allegato
2 si applica la soglia di cui al comma 1.
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a)
le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione
dei monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i
loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;
b)
gli organismi di
diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica,
istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti
pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al
loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza
sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi
soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati, in modo non
esaustivo, nell'allegato 3.
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto
speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro
rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente
testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, nonché dell'articolo 2
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio
quelle contenute negli articoli da 2 a 21-quater del presente testo unico.
5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di
cui al presente testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il
principio della non discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione
di un'attività di servizio pubblico deve essere stabilito che il concessionario
è comunque tenuto, per i contratti di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi
nell'esercizio del servizio stesso, ad osservare tale principio.
6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da
assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ha effetto, di norma, per un
biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di
pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di pubblicazione;
esso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a
cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee.
2. Pubbliche forniture
1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo
oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione,
l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto
tra un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti
dall'art. 1.
3. Contratti di durata.
1. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo
indicati nell'art. 1:
a)
nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata e
concernenti la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di
prodotti, se la durata è uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il
valore totale di stima per la durata del contratto; nel caso in cui tale durata
è superiore a dodici mesi, si considera il valore totale comprendente l'importo
stimato del valore residuo;
b)
nell'ipotesi di contratti dei quali si appalesi
indeterminata la durata o nei casi in cui sussistano dubbi sulla durata
medesima, si considera il valore mensile moltiplicato per 48;
c)
quando si tratta di contratti che presentano carattere di
regolarità o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo
determinato:
1) deve
essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore reale
complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o
dell'esercizio precedenti, corretto, se possibile, tenendo conto delle
modifiche in termini di quantità o di valore prevedibili con riguardo ai dodici
mesi successivi al contratto iniziale;
2) in
alternativa, se l'esercizio è superiore a dodici mesi, può farsi riferimento al
costo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nei dodici mesi successivi
alla prima esecuzione contrattuale nel corso dell'esercizio stesso;
3) le
modalità di valutazione dei contratti non possono essere utilizzate per
sottrarle all'applicazione del presente testo unico;
d)
per le forniture omogenee, che possono dar luogo a
contratti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso
come base il valore di stima della totalità dei lotti;
e)
quando un contratto di fornitura prevede espressamente
delle opzioni, deve essere preso, come base per determinare il valore di stima
del contratto, l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della
locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il
ricorso alle opzioni.
2.
Nessun contratto d'acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo
di sottrarlo all'applicazione del presente testo unico.
4.
Esclusioni.
1. Sono
escluse dall'applicazione del presente testo unico:
a)
le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalità
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
b)
le forniture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b),
c) ed f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c)
le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione
richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la
protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
d)
le forniture regolate da norme procedurali diverse e da
aggiudicarsi:
1)
in base ad un accordo internazionale concluso, in
conformità con il Trattato, con uno o più Paesi terzi e riguardante forniture
destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte
degli Stati firmatari; tale accordo è comunicato alla Commissione delle
Comunità europee a cura del Ministero degli affari esteri;
2)
ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base
ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di
stanza;
3)
in base alla particolare procedura di un'organizzazione
internazionale;
e)
le forniture riguardanti, nel settore della difesa, la
fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui
all'elenco deliberato dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi
dell'articolo 223, paragrafo 2, del Trattato; tale esclusione non riguarda i
prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari.
5. Forme
di pubblicità alle gare.
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, comma 3, comunicano, non
appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara
indicativo, conforme all'allegato 4, lettera D), il totale delle forniture, per
settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni
degli articoli 1 e 3, è pari o superiore a 750.000 ECU e che esse intendono
aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi; i settori di prodotti sono
definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento alle voci della
nomenclatura ''classificazione dei prodotti associati alle attività (C P.A.)''
di cui al regolamento CEE n. 3696/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 342 del 31
dicembre 1993 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
Comunità europee - 24 febbraio 1994, n. 16, ferma, comunque, l'osservanza di
successive modifiche o integrazioni del regolamento stesso. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblica nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei
bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto
eventualmente stabilito in proposito dalla Commissione delle Comunità europee.
2. Le
amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura mediante le
procedure aperte o ristrette di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) o
c), o negoziate di cui al medesimo articolo 9, comma 3, manifestano tale
intenzione con un bando di gara.
3. Le
amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne
comunicano il risultato con apposito avviso conforme all'allegato 4, lettera E.
Possono essere omesse le informazioni:
a)
che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
b)
che siano contrarie al pubblico interesse;
c)
che siano lesive di interessi commerciali legittimi di
imprese pubbliche o private;
d)
che pregiudichino la concorrenza tra fornitori.
4. I
bandi e gli avvisi sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura
accelerata di cui all'articolo 7, comma 8, i bandi di gara sono inviati per
telescritto, telegramma o telecopia.
5.
L'avviso di cui al comma 3 è inviato non oltre quarantotto giorni dalla
stipulazione del contratto.
6. I
bandi di gara e gli avvisi sono redatti in conformità degli schemi di cui
all'allegato 4.
7. La
pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e,
per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano
avente particolare diffusione nella regione dove la gara sarà svolta non può
aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, degli
avvisi e dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4. La pubblicazione non deve
contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee.
8. La
prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.
9. Le
spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità; la lunghezza del
testo non può essere superiore a una pagina della Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee, ossia circa seicentocinquanta parole.
10. Con
le modalità di cui al comma 9 le amministrazioni aggiudicatrici possono far
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee anche i bandi di
gara relativi a forniture non disciplinate dal presente testo unico.
6.
Termini di ricezione delle offerte per i pubblici incanti
1. Nei
pubblici incanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il termine di
ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può
essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di
gara.
2. Il
termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed,
eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5,
comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A;
l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima
della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a
tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere
agli interessati la presentazione di offerte valide.
3. I
capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo
utile, devono essere inviati agli offerenti entro sei giorni lavorativi dalla
ricezione della richiesta.
4. Se
richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri
devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la
ricezione delle offerte.
5.
Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o
informazioni complementari, non possono essere rispettati i termini di cui ai
commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di
una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati
al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 1 deve essere adeguatamente
prorogato.
6. Le
offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta;
le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di
presentazione a condizione che le offerte:
a)
includano tutte le informazioni necessarie alla loro
valutazione;
b)
rimangano riservate in attesa della loro valutazione;
c)
se necessario, siano confermate al più presto per iscritto
o mediante invio di copia autenticata;
d)
vengano aperte dopo la scadenza del termine stabilito per
la loro presentazione.
7.
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nella
licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa privata.
1. Nella
licitazione privata e nell'appalto-concorso di cui all'articolo 9, comma 1,
lettere b) e c), e nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, il
termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle
amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni
dalla data di spedizione del bando di gara.
2. Le
amministrazioni aggiudicatrici, con le modalità di cui all'articolo 17,
invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a
presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo
è indicato nell'allegato 6, è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai
documenti complementari.
3. Nella
licitazione privata e nell'appalto-concorso il termine di ricezione delle
offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere
inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.
4. Il
termine di cui al comma 3 può essere ridotto fino a ventisei giorni se sia
stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso
indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le informazioni di
cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto
almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e
da non oltre un anno rispetto a tale data.
5. Se
richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri
devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte.
6.
Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o
dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il
termine di cui al comma 3 deve essere adeguatamente prorogato.
7. Le
domande di partecipazione alle gare possono inoltrarsi per lettera, telegramma,
telescritto, per telefono o per telecopia; le domande di partecipazione, quando
sono fatte per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate
per lettera da spedirsi non oltre i termini di cui al comma 1.
8. Nei
casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi 1, 3 e 4, le
amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:
a)
un termine di ricezione delle domande di partecipazione
non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
b)
un termine di
ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data della lettera
di invito a presentare offerte.
9. Nei
casi di cui al comma 8, il termine indicato nel comma 5 è ridotto a quattro
giorni, purché le informazioni complementari sul capitolato d'oneri siano state
richieste in tempo utile.
10. Le
domande di partecipazione e le lettere di invito a presentare offerte, nei casi
di cui al comma 8, sono inoltrate per i canali più rapidi e, se inviate per
telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate
prima della scadenza dei termini di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b)
dello stesso comma.
11. Le
offerte sono presentate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.
8.
Specifiche tecniche.
1. Le
specifiche tecniche di cui all'allegato 5 sono contenute nei capitolati d'oneri
o nei contratti relativi a ciascuna fornitura.
2. Fatte
salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, purché compatibili con il
diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite
dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che
traspongono norme europee o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche
tecniche comuni.
3. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono derogare a quanto stabilito al comma 2
qualora:
a)
dette norme, omologazioni tecniche europee o specifiche
tecniche comuni non contengano disposizioni volte all'accertamento della
conformità o non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la
conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni o specifiche tecniche;
b)
l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:
1)
del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, e
successive modificazioni, di attuazione della direttiva 91/263/CEE del
Consiglio del 29 aprile 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni, che abroga e sostituisce la direttiva 86/361/CEE del
Consiglio, del 24 luglio 1986;
2)
della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre
1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie
dell'informazione e delle telecomunicazioni, o di altri atti comunitari in
specifici settori di servizi o di prodotti;
c)
le norme, le omologazioni o le specifiche tecniche di cui
al comma 2 obblighino le amministrazioni aggiudicatrici ad acquisire forniture
incompatibili con le apparecchiature già in uso o comportino costi o difficoltà
tecniche sproporzionati, purché in tal caso la deroga si inserisca in un
programma definito e formulato per iscritto per il successivo passaggio, entro
un periodo determinato, a norme europee, omologazioni tecniche europee o
specifiche tecniche comuni;
d)
il progetto interessato abbia natura realmente innovativa,
tale da rendere inadeguata l'applicazione delle norme, omologazioni e
specifiche tecniche comuni già esistenti.
4.
Qualora ricorrano le ipotesi di deroga di cui al comma 3, le amministrazioni
che se ne avvalgono ne indicano i motivi, ove possibile, nel bando di gara da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o nei capitolati
d'oneri e, in ogni caso, nella propria documentazione interna; tali motivi
vengono comunicati, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri.
5. In
mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche
tecniche comuni, le specifiche tecniche:
a)
sono definite con riferimento alle specifiche tecniche
nazionali di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali
indicati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, in conformità
con le procedure stabilite nelle direttive stesse e, in particolare, con quelle
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di
attuazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989;
b)
possono essere definite con riferimento alle specifiche
tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle
opere, nonché di impiego dei materiali;
c)
possono essere definite con riferimento ad altri documenti
e in particolare, in ordine di preferenza:
1)
a norme nazionali che recepiscono norme internazionali
accettate dallo Stato italiano;
2)
ad altre norme e omologazioni tecniche nazionali;
3)
a qualsiasi altra norma.
6. Salvo
che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, è vietata l'introduzione
nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di
una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un particolare
procedimento e che hanno l'effetto di favorire o escludere determinati
fornitori o prodotti. E' vietata, in particolare, l'indicazione di marchi,
brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata;
tale indicazione, purché accompagnata dalla menzione ''o equivalente'', è,
tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una
descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente
precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati.
9.
Procedure di aggiudicazione.
1. Nel
bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti
procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura:
a)
il pubblico incanto;
b)
la licitazione privata;
c)
l'appalto-concorso;
d)
la trattativa privata.
2. Si
intende per:
a)
pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa
interessata può presentare un'offerta;
b)
licitazione privata, la procedura ristretta alla quale
partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
c)
appalto-concorso, la procedura ristretta di cui alla
lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata
dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le
condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguirla;
d)
trattativa privata, la procedura negoziata in cui
l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia
con una o più di esse i termini del contratto.
3. Le
forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa
privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un
pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso, oppure in caso
di offerte che risultano inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli
articoli da 10 a 20, purché le condizioni iniziali della fornitura non vengano
sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in
questo caso, un bando di gara, oppure ammettono alla trattativa privata tutte
le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 15 e che, in
occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato
offerte conformi ai requisiti formali della procedura di gara.
4. Le
forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa
privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:
a)
quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta
appropriata dopo l'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione
privata o di un appalto-concorso, purché le condizioni iniziali della fornitura
non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa alla Commissione
delle Comunità europee un'apposita relazione esplicativa;
b)
per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di
prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in
quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i
costi di ricerca e messa a punto;
c)
per le forniture la cui fabbricazione o consegna può
essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni
inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore
determinato;
d)
nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale
urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione
aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte
o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma 3; le circostanze
addotte non devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa;
e)
per le forniture complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso
corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la
sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del
quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; in tali
casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non può, di regola,
superare i tre anni.
5. In
ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma 1, lettere a), b) o
c).
10.
Raggruppamenti di imprese.
1. Alle
gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico sono
ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate.
2.
L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve
specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese
e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.
3.
L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti
dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
4. Le
singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara,
devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di
esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le
prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata
autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è
redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa
capogruppo.
5. Il
mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha
effetto nei riguardi dell'amministrazione.
6. Al
mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti
nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della
fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far
valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.
7. Il
rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra
le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini
della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
8. In
caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo
o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo
in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel
modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.
9. In
caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso
dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a
mezzo delle altre imprese mandanti .
11.
Esclusione dalla partecipazione alle gare.
1.
Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi
dalla partecipazione alle gare i fornitori:
a)
che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti,
o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell'attività
commerciale;
b)
nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro
moralità professionale o per delitti finanziari;
c)
che nell'esercizio della propria attività professionale
abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova
addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
d)
che non siano in regola con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
e)
che non siano in regola con gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o
quella del Paese in cui sono stabiliti;
f)
che si siano resi gravemente colpevoli di false
dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi
del presente articolo o degli articoli 12, 13, 14, 15 e 18.
2. A
dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui alle
lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un
certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o del Paese in cui è
stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, dal
fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non
trovarsi in una delle predette situazioni.
3.
Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente è stabilito non
contempli il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se
tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere
sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è
sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve
essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o
ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla
legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità.
4. Il
Ministero di grazia e giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei
certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le
amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti.
Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi
alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri.
12.
Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali.
1. Le
imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato se
chi esercita l'impresa è un cittadino italiano o di altro Stato membro
residente in Italia. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non
residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato 7 o di presentare una
dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in
tale allegato.
2. I
fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nell'allegato 7 attestano,
sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono
residenti; altrimenti si applicano, a tali fornitori, le disposizioni di cui al
punto 2, ultimo periodo, dello stesso allegato.
13.
Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti.
1. La
dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti
può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a)
idonee dichiarazioni bancarie;
b)
bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c)
dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e
l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara,
realizzate negli ultimi tre esercizi.
2. Le
amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al
comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di
richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
richiesti a fornitori stabiliti in Stati membri che non prevedono la
pubblicazione del bilancio.
3. Se il
fornitore non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze
richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.
14.
Capacità tecniche dei concorrenti.
1. La
dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere
fornita mediante:
a)
l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli
ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di
forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati
dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice
dichiarazione del concorrente;
b)
la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure
adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca
dell'impresa;
c)
l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che
facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli
incaricati dei controlli di qualità;
d)
campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la
cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;
e)
certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali
incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino
la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;
f)
controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo
incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del
concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale,
devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulla capacità
di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente
e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualità.
2. Nei
bandi di gara o nelle lettere d'invito le amministrazioni devono precisare
quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o
dimostrati.
3. Le
informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui
all'articolo 13 non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e
l'amministrazione deve tenere conto dei legittimi interessi dell'impresa
concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali.
15.
Completamento e chiarimenti dei documenti presentati.
1. Nei
limiti previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14, le amministrazioni possono
invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
2. Le
amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le
informazioni fornite dalle imprese concorrenti.
16.
Subappalto.
1. Nel
capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di
indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente
subappaltare a terzi.
2.
L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità del
fornitore aggiudicatario.
3. La
disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nel settore
delle pubbliche forniture.
17.
Scelta dei soggetti da invitare nella licitazione privata, nell'appalto
concorso e nella trattativa privata.
1. Nella
licitazione privata e nell'appalto concorso, nonché nella trattativa privata di
cui all'articolo 9, comma 3, l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i
candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 11 a 15,
quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa;
l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione
del fornitore, nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per
valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere
soddisfatte.
2. Nella
licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice
può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo
di fornitori che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla
natura della prestazione da fornire, fermo restando che il numero minimo non
deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti
fornitori; in ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte
deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.
3. Nella
trattativa privata indetta ai sensi dell'articolo 9, comma 3, il numero dei
candidati non può essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente
di candidati idonei.
4. Le
amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni basate
sulla nazionalità, ai fornitori italiani o di altri Stati membri in possesso
dei requisiti richiamati al comma 1.
18.
Elenchi ufficiali di fornitori.
1. I
concorrenti iscritti in elenchi o albi ufficiali di fornitori possono
presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato
d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione e la
relativa classificazione.
2.
Nell'istituzione, nella tenuta e nell'aggiornamento degli elenchi o albi dei
fornitori devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 11,
comma 1, lettere a), b), c) ed f), e agli articoli 12, 13 e 14 del presente
testo unico.
3.
L'iscrizione di un fornitore in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 o in
analoghi elenchi di altri Stati membri, certificata dall'autorità che li ha
istituiti, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione di
idoneità del fornitore stesso limitatamente a quanto previsto all'articolo 11,
comma 1, lettere a), b), c) ed f), all'articolo 12, all'articolo 13, comma 1,
lettere b) e c), e all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente testo
unico.
4. I
dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1
non possono essere contestati dall'amministrazione aggiudicatrice; tuttavia,
per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita
dichiarazione aggiuntiva.
5. I
cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi o albi
ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i fornitori
italiani; a tal fine non possono essere richieste prove o dichiarazioni diverse
da quelle previste dagli articoli da 11 a 14.
6. Le
amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi o albi comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente testo unico ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il
nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere
presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono
all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro
ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.
19.
Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta.
1. Le
forniture previste dal presente testo unico, sono aggiudicate in base a uno dei
seguenti criteri:
a)
al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto
del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari
tecnici;
b)
a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della
prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo
di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale,
il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica;
in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara
devono essere menzionati nel capitolato d'oneri e nel bando di gara,
possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.
2.
Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla
prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per
iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta
ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni
ricevute.
3.
L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle
giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o le
soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone il concorrente per fornire il prodotto o l'originalità del prodotto
stesso.
4. Sono
assoggettate alla verifica di cui ai commi 2 e 3 tutte le offerte che
presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media
aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto
delle offerte in aumento.
5. Nel
caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui al comma 1, lettera
a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione delle Comunità
europee l'esclusione delle offerte ritenute troppo basse.
20.
Varianti.
1.
Quando l'aggiudicazione avviene in base all'articolo 19, comma 1, lettera b),
l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti
presentate dai concorrenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi
prescritti dalla stessa amministrazione.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara se le varianti sono
ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che
esse devono rispettare e le modalità per la loro presentazione.
3.
L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una
variante soltanto perché essa sia stata stabilita con specifiche tecniche
definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a
omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui
all'articolo 8, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di
cui all'articolo 8, comma 5, lettere a) e b).
4. Le
amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei commi
che precedono non possono respingere una variante soltanto perché
configurerebbe, se accolta, un appalto pubblico di servizi anziché di
forniture.
21.
Comunicazioni e verbali di gara.
1.
L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara,
l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella
graduatoria.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal ricevimento della
relativa istanza scritta, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della
loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano
presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i
vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente
al quale è stata aggiudicata la fornitura; talune informazioni possono essere
omesse se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo.
3.
L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti che lo richiedono per
iscritto, i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione di una
fornitura oggetto di una gara ovvero ad avviare una nuova procedura; essa
comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee.
4. Per
ogni fornitura conclusa l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale
contenente almeno le seguenti informazioni:
a)
il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;
b)
l'oggetto e il valore della fornitura;
c)
i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi
della loro scelta;
d)
i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
e)
il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta
della sua offerta e, se nota, la parte della fornitura che il medesimo intende
subappaltare a terzi;
f)
le circostanze che, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4,
giustificano il ricorso alla trattativa privata.
5. Il
verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua
richiesta, alla Commissione delle Comunità europee.
21-bis.
Accesso alle gare di fornitori non appartenenti a Stati membri e forniture di
prodotti originari di Paesi terzi.
1. Per
l'accesso alle gare disciplinate dal presente testo unico di fornitori
appartenenti a Stati la cui lista viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo
GATT sulle pubbliche forniture, approvato dal Consiglio delle Comunità con
decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con
protocollo 2 febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunità con
decisione in data 16 novembre 1987, n. 87/565/CEE e, successivamente, con
protocollo del 15 aprile 1994, approvato dal Consiglio delle Comunità europee
in data 22 dicembre 1994, n. 94/800/CE, si applicano le disposizioni previste
dall'accordo stesso.
2.
L'accesso alle gare per pubbliche forniture di soggetti appartenenti a Stati
diversi da quelli di cui al comma 1 e le forniture di prodotti originari degli
stessi Stati possono essere consentiti caso per caso, per esigenze tecniche o
economiche, dalle amministrazioni aggiudicatrici che indicono le gare.
21-ter
Prospetti statistici.
1. Entro
il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto
di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai
contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla
Commissione delle Comunità europee.
2. Per
le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 1 i prospetti di cui
al comma 1 indicano almeno:
a)
il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna di
esse al di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2;
b)
per le forniture di importo pari o superiore alle soglie
di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, il numero e il valore delle forniture
aggiudicate da ciascuna amministrazione, distinguendo, ove possibile, secondo
il tipo di procedura, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui
all'articolo 5, comma 1, la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare
a trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all'articolo 9, commi 3 e
4, e con la precisazione del numero e del valore delle forniture attribuite a
ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;
c)
il numero e il valore globale delle forniture
eventualmente aggiudicate in base a deroghe all'accordo GATT.
3. Per
tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1
indicano:
a)
il numero e il valore delle forniture aggiudicate, di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,
distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di prodotti in
base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, e la nazionalità dei
fornitori ai quali sono state aggiudicate le forniture, con la precisazione del
numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno Stato membro e a
Paesi terzi;
b)
il valore totale delle forniture aggiudicate in base alle
deroghe all'accordo GATT.
21-quater
Computo dei termini.
1. Il
computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato secondo le
disposizioni del regolamento CEE - EURATOM del Consiglio del 3 giugno 1971, n.
1182/71.
21-quinquies
Disposizioni finali.
1. La
legge 30 marzo 1981, n. 113, come modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981,
n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e dalla legge 23 marzo
1983, n. 83, e il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, sono abrogati.
2. Gli
allegati da 1 a 7 fanno parte integrante del presente testo unico.
3. Gli
allegati da 1 a 5 del presente decreto legislativo sostituiscono gli allegati
al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; allo stesso sono aggiunti, con
il presente decreto legislativo, gli allegati 6 e 7.
4. Le
amministrazioni interessate segnaleranno alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le
modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare gli allegati
alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme
comunitarie o nazionali; gli allegati saranno modificati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di modifica degli allegati 1 e 3 verranno trasmessi alla
Commissione delle Comunità europee a cura del Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie.
Allegati
1, 2 e 3 (omissis)
Allegato
4 - MODELLI DI BANDO DI GARA E AVVISI (Art. 5 comma 6)
A -
Pubblico incanto (Articolo 9, comma 1, lettera a), del presente testo unico)
1)
Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di
telescrivente e telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.
2)
a)
Procedura di aggiudicazione prescelta;
b)
forma della
fornitura che è oggetto della gara.
3)
a)
Luogo della consegna;
b)
natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli
scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto,
noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero
di riferimento CPA;
c)
quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali
opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali
tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di appalti rinnovabili nel
corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare
di fornitura;
d)
indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di
presentare offerte per una parte delle forniture richieste.
4)
Termine ultimo per il completamento della fornitura o
durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la
consegna delle forniture.
5)
a)
Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono
essere richiesti i capitolati d'oneri e i documenti complementari;
b)
termine ultimo per la ricezione delle domande sub - a);
c)
eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma
da versare per ottenere i documenti sub - a).
6)
a)
Termine ultimo per la ricezione delle offerte;
b)
indirizzo al quale le offerte devono essere inviate;
c)
la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7)
a)
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
b)
data, luogo e ora dell'apertura delle offerte.
8)
Eventuali cauzioni o garanzie richieste.
9)
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni in materia.
10)
Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura.
11)
Indicazioni riguardanti la situazione propria del
fornitore, nonchè informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle
condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
12)
Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato
alla propria offerta.
13)
Criteri utilizzati per l'aggiudicazione della fornitura;
vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo più basso qualora non figurino
nel capitolato d'oneri.
14)
Eventuale divieto di varianti.
15)
Altre indicazioni.
16)
Data o date di pubblicazione dell'avviso di
preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione
della sua mancata pubblicazione.
17)
Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
18)
Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
19)
Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra
nel campo d'applicazione dell'accordo GATT.
B -
Licitazione privata e appalto concorso (Articolo 9, comma 1, lettere b) e c),
del presente testo unico)
1)
Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di
telescrivente o telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.
2)
a)
Procedura di aggiudicazione prescelta;
b)
eventualmente; giustificazione del ricorso alla procedura
accelerata;
c)
forma della
fornitura che è oggetto della gara.
3)
a)
Luogo della consegna;
b)
natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli
scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto,
noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero
di riferimento CPA;
c)
quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali
opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali
tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel
corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare
di fornitura;
d)
indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di
presentare offerte per una parte delle forniture richieste.
4)
Termine ultimo per il completamento della fornitura o
durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la
consegna delle forniture.
5)
Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura.
6)
a)
Termine per la ricezione delle domande di partecipazione;
b)
indirizzo al quale tali domande devono essere inviate;
c)
la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7) Termine
ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offerte.
8) Eventuali
cauzioni o garanzie richieste.
9) Indicazioni
riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e
formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere
economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
10) Criteri
ultilizzati all'atto dell'aggiudicazione della fornitura, se non figurano
nell'invito a presentare offerte.
11) Numero
previsto dei fornitori - eventualmente, con indicazione nel minimo e nel
massimo - che verranno invitati a presentare offerte.
12) Eventuale
divieto di varianti.
13) Altre
indicazioni.
14) Data o
date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
15) Data
d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
16) Data di
ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee.
17) Eventuale
indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo d'applicazione
dell'accordo GATT.
C -
Trattativa privata (Articolo 9, comma 3, del presente testo unico)
1)
Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di
telescrivente o di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.
2)
a)
Procedura di stipulazione prescelta;
b)
giustificazione dell'eventuale ricorso alla procedura
accelerata;
c)
eventualmente, forma della fornitura che è oggetto della
gara.
3)
a)
Luogo della consegna;
b)
natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli
scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto,
noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero
di riferimento CPA;
c)
quantità dei
prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se
nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate;
nel caso di forniture rinnovabili nel corso di un determinato periodo,
presumibile calendario delle successive gare di fornitura;
d)
indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di
presentare offerte per una parte delle forniture richieste.
4)
Termine ultimo per il completamento della fornitura o
durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la
consegna delle forniture.
5)
Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura.
6)
a)
Termine per la ricezione delle domande di partecipazione;
b)
indirizzo al quale tali domande devono essere inviate;
c)
la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7)
Eventuali cauzioni o garanzie richieste.
8)
Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore,
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni
minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
9)
Numero previsto dei fornitori - eventualmente, con
indicazione nel minimo e nel massimo - che verranno invitati a presentare
offerte.
10)
Eventuale divieto di varianti.
11)
Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già
prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.
12)
Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
13)
Altre indicazioni.
14)
Data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni
delle Comunità europee.
15)
Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
16)
Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra
nel campo d'applicazione dell'accordo GATT.
D -
Preinformazione (Articolo 5, comma 1, del presente testo unico)
1)
Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di
telescrivente o di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice e, se non
coincidono, del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni
complementari.
2)
La natura e la quantità o il valore dei prodotti da
fornire; numero di riferimento della classificazione dei prodotti per attività
(CPA).
3)
La data provvisoria di avvio delle procedure di
aggiudicazione della fornitura (se nota).
4)
Altre indicazioni.
5)
Data di spedizione del presente avviso.
6)
Data di ricezione dell'avviso da parte dell'ufficio
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
7)
Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra
nel campo di applicazione dell'accordo GATT.
E -
Forniture aggiudicate (Articolo 5, comma 3, del presente testo unico)
1)
Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
2)
Procedura di gara prescelta; in caso di trattativa privata
senza pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 9, comma 4, la motivazione
del ricorso a tale procedura.
3)
Data di aggiudicazione definitiva della fornitura.
4)
Criteri di assegnazione del contratto.
5)
Numero di offerte ricevute.
6)
Numero e indirizzo del o dei fornitore/i.
7)
Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente per
fornitore - numero di riferimento CPA.
8)
Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagato/i.
9)
Valore della/e offerta/e prescelta/e o offerta massima e
minima presa in considerazione per l'aggiudicazione della fornitura.
10)
Valore e parte del contratto che possono eventualmente
essere aggiudicati a terzi.
11)
Altre informazioni.
12)
Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
13)
Data di spedizione del presente avviso.
14)
Data di ricezione del bando di gara da parte dell'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
Allegato
5 - DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE (Art. 8,
comma 1)
Ai sensi
del presente testo unico si intende per:
1)
specifiche tecniche: l'insieme delle prescrizioni tecniche
figuranti tra l'altro nei capitolati d'oneri che definiscono le caratteristiche
richieste di un prodotto, di un materiale o di una fornitura e che permettono
di caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale o una fornitura in
modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'amministrazione
aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di
proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese anche le
prescrizioni applicabili ad un prodotto, a un materiale o a una fornitura per
quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i
simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e
l'etichettatura, tali da consentire l'obiettiva individuazione di un materiale,
di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono
destinati dall'amministrazione aggiudicatrice;
2)
norma: la specifica tecnica approvata da un organismo
riconosciuto ad espletare attività normativa per applicazione ripetuta o
continua, la cui osservanza non è, in linea di massima, obbligatoria;
3)
norma europea: una norma approvata dal Comitato europeo di
normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettronica
(CENELEC) come Norma europea (EN) o Documenti di armonizzazione (HD)
conformemente alle regole comuni di tali organismi;
4)
omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica favorevole
alla idoneità all'impiego di un prodotto fondata sulla corrispondenza ai
requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche
intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la
sua utilizzazione; l'omologazione tecnica europea è rilasciata dagli organismi
nazionali a tale scopo riconosciuti;
5)
prescrizione tecnica comune: la prescrizione tecnica
elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di
assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione
europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Allegato
6 - CONTENUTO MINIMO DELLA LETTERA D'INVITO(Articolo
7, comma 2, del presente testo unico)
Il
contenuto minimo della lettera d'invito nelle procedure di cui all'articolo 7
del presente testo unico è il seguente:
1)
se occorre, indirizzo del servizio al quale possono essere
richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per
presentare la domanda, l'importo e le modalità di pagamento della somma
eventualmente da corrispondere per ottenere detti documenti;
2)
il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo al
quale vanno spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
3)
gli estremi del bando di gara pubblicato;
4)
l'indicazione di documenti integrativi eventualmente da
allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato in
base al bando di gara; per le condizioni economiche e tecniche si applicano i
criteri e le modalità di cui agli articoli 13 e 14;
5)
i criteri di aggiudicazione della fornitura se non sono
indicati nel bando di gara.
Allegato
7 (omissis)